La Riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia è possibile chiedere la separazione e il divorzio insieme: in questo modo i tempi per ottenere prima la separazione e poi il divorzio breve sono più veloci.

Infatti, entro 90 giorni partono dal deposito del ricorso in Tribunale viene fissata l’udienza di separazione dove i coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice.
Per ottenere il divorzio bisognerà aspettare altri 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è fatto causa).

Unico atto per la separazione e il divorzio

Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione è necessario che l’avvocato inserisca in un unico atto tutte le domande relative alla separazione ed al successivo divorzio.

Il divorzio sarà trattato insieme alla separazione nello stesso procedimento e dallo stesso Giudice.

Per ottenere il divorzio sarà sufficiente che:
1) ci sia stata la separazione: basta anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa;
2) siano trascorsi 6 o 12 mesi a seconda che la separazione sia stata pronunciata a seguito di un giudizio consensuale o giudiziale.

Con la “sentenza parziale”, il Tribunale pronuncia dopo la prima udienza la separazione senza attendere la conclusione del giudizio che proseguirà per le altre questioni ( ossia la domanda di addebito, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento).

Oggetto del ricorso per la separazione o il divorzio giudiziale

Obiettivo della riforma Cartabia è accorciare i tempi della giustizia quindi la causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma l’avvocato dovrà avere già inserito negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, foto, testimoni).

In particolare:
a) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere allegati i documenti che provino le condizioni economiche -finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.).

Tra i documenti, è importante depositare anche tutte le spese e le eventuali uscite economiche: mutui, prestiti e finanziamenti.
In presenza di figli minori devono obbligatoriamente essere depositati anche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Altri documenti, invece, sono facoltativi, e servono per rafforzare le domande: si pensi ad esempio un padre che voglia provare di essere presente con i figli, e deposita delle foto in varie occasioni (compleanni, gite scolastiche, durante i compiti a casa, mentre fanno sport, sono in vacanza ecc.).

b) in caso di richieste di “affidamento” dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), di “collocazione” dei figli presso un genitore, “assegnazione” della casa, occorre depositare subito tutte le prove (esempio: foto, eventuali dichiarazioni degli insegnati della scuola, testimoni ecc.).

c) in caso di richiesta di “addebito” della separazione (per tradimento) è necessario depositare tutta la documentazione (esempio: foto, video, messaggi, relazione tecnica dell’investigatore privato, pagine Facebook, testimoni).

L’udienza entro 90 giorni dal deposito del ricorso

Entro 90 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente.

Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie (prove).

Alla prima udienza, i coniugi devono comparire davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio (prima invece comparivano davanti al Presidente del Tribunale per l’udienza presidenziale, per poi essere mandati davanti al Giudice istruttore).

I poteri del Giudice istruttore

Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, cercherà far conciliare i coniugi/genitori. Se le parti non si mettono d’accordo, il Giudice istruttore:

1) prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti che riguardano l’affidamento dei figli, la collocazione dei figli minori, l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, il mantenimento dei figli ecc.). Questi provvedimenti provvisori ed urgenti sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;

2) deciderà sulle istanze istruttorie: quindi valuta le prove.

Provvedimenti urgenti in caso di pericolo

In casi eccezionali di pericolo per i minori o grave urgenza (per evitare il rischio di un pregiudizio durante i 90 giorni prima dell’udienza) il Tribunale può emettere immediatamente (cioè prima dell’udienza) dei provvedimenti urgenti.

Questi provvedimenti (esempio allontanamento di un padre/marito violento), vengono emessi sulla base del racconto (e delle prove) date da un solo coniuge/genitore. Sono provvedimenti che vengono dati subito, in presenza di fatti molto gravi o pericolosi, senza contraddittorio tra le parti.

Il Tribunale però fisserà entro i successivi 15 giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca di questi provvedimenti. Pertanto l’altro coniuge/genitore potrà difendersi, presentare un atto di difesa e delle prove.

Anche questi provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili

La tutela del minore e il piano genitoriale

Nel piano genitoriale devono essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e il diritto di visita dei minori.

Il Giudice avrà anche la possibilità di sanzionare la parte che prima abbia accettato il piano genitoriale, ma poi non lo rispetta.

L'ascolto del minore

Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento.

L’ascolto del figlio avviene se i genitori non hanno trovato un accordo, e quindi sono in causa: infatti se i genitori si accordano sull’affidamento dei figli, il Giudice procede all’ascolto solo se necessario. Allo stesso modo, se durante una causa di separazione o di divorzio i genitori trovano un accordo, i figli non vengono ascoltati.

Il Giudice li ascolta direttamente, generalmente alla prima udienza, ma può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, ecc.).

Dopo l’ascolto dei figli, il Giudice istruttore decide sull’affidamento dei figli (affidamento condiviso ad entrambi i genitori o affidamento esclusivo ad un solo genitore), la collocazione dei figli presso un genitore (il genitore con il quale il bambino andrà a vivere), e il diritto di vista del genitore non collocatario. Con la collocazione viene anche assegnata la casa al genitore con il quale il bambino andrà ad abitare (ad esempio, se la collocazione viene data alla madre, l’assegnazione della casa coniugale viene data alla madre).

Il tribunale competente a decidere

Il Tribunale competente per territorio, quando ci sono dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), è quello di residenza abituale dei figli. Quindi è competente il Giudice della residenza del minore (in caso di trasferimento del minore: sarà sempre competente il Tribunale dell’ultima residenza prima del trasferimento).

Se non ci sono figli, può essere competente per la separazione o il divorzio il Tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure, a seconda dei casi, quella del convenuto.

La Riforma Cartabia e i figli di coppie non sposate

La riforma Cartabia si applica anche ai figli di coppie non sposate.

Se una coppia non sposata con figli vuole congiuntamente chiedere la regolamentazione della responsabilità genitoriale e determinare il contributo economico in favore dei minori, il procedimento si svolge nella stessa maniera con l’unica differenza che il Presidente nomina un Giudice relatore che, dopo aver chiesto il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio.

Anche in questo caso la comparizione delle parti è ordinata solo se richiesta dalle parti o se sono necessari chiarimenti in merito alle condizioni.

Anche in questo caso il Tribunale competente per territorio, quando una coppia non sposata ha dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), è quello di residenza abituale dei figli.

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