Alcoltest e le cause di invalidità

Quando l’etilometro è inattendibile?

Il codice della strada sanziona il reato di guida in stato d’ebbrezza.

Tuttavia, spesso mi si chiede quali siano le conseguenze del reato, se viene sospesa o revocata la patente e se esistono dei motivi per invalidare gli esiti dei controlli effettuati dalle autorità competenti.

Ma andiamo per gradi.

Quali sono le conseguenze se mi metto alla guida dopo aver bevuto?

Il reato di guida in stato di ebbrezza è punibile ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del codice della strada che prevede diverse sanzioni in base al valore dell’etilometro.

Sulla base del valore dell’etilometro il reato di guida in stato d’ebbrezza viene punito:

  • con una sanzione amministrativa da € 532 a € 2127 e la conseguente sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, qualora venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
  • con l’ammenda da € 800 a € 3200, la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno e l’arresto fino a 6 mesi, nel caso in cui venga individuato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 g/l;
  • con l’ammenda da € 1500 a € 6000, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, se il tasso alcolemico risulti accertato in misura superiore a 1,5 g/l. 

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Etilometro e casi pratici analizzati dalla giurisprudenza

L’etilometro è lo strumento tramite il quale le autorità competenti, durante i controlli stradali, accertano il tasso alcolemico.

L’etilometro determina la quantità di alcol nel sangue con una misurazione in grammi su litro (g/l). Il controllo tramite etilometro viene effettuato due volte, a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha messo più volte in discussione l’affidabilità dell’alcoltest mediante etilometro determinando alcune cause di invalidità dell’esito del controllo.

I casi di invalidità dell’alcooltest possono essere i seguenti:

  1. Nullità per omesso avvertimento del diritto al difensore

Con una pronuncia del 29 gennaio 2015, la Cassazione, a Sezioni Unite, ha fatto definitivamente luce sulla nullità del risultato dell’alcoltest, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al momento del controllo, non informi il conducente riguardo al proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”, omettendo di trascrivere sul verbale l’avvenuta comunicazione di tale informazione (Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396).

La Suprema Corte ha specificato che “l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. […] è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo” e  che “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”. 

In altri termini, il difensore potrà eccepire la nullità della procedura dell’alcooltest fino alla sentenza di primo grado, anche nel corso del processo penale.

L’obbligo di avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore è previsto anche per i controlli nel caso di reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

È opportuno specificare come la causa di nullità dell’ommesso avviso di farsi assistere da un avvocato prima di procedere con l’alcooltest risulti operativa anche nell’ipotesi in cui l’esito dell’etilometro escluda l’integrazione del reato, essendo il tasso alcolemico accertato di misura inferiore a 0,8 g/l quindi si è in presenza di un illecito amministrativo che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 532 a € 2127 e la conseguente sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.

Tuttavia in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso (Cassazione penale, Sentenza n. 5860 del 10/11/2021).

Inoltre l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale, Sentenza n. 33594 del 10/02/202).

  1. Nullità per ritardo nell’esecuzione dell’alcooltest

 Altra ipotesi di invalidità dell’esito dell’etilometro si ha quando l’alcoltest viene fatto e a distanza di in un ampio lasso di tempo tra il momento del fermo e quello dell’esecuzione del controllo. Tale lasso di tempo, infatti, non consentirebbe di appurare con assoluta certezza lo stato di intossicazione sussistente al momento della conduzione del mezzo.

La Giurisprudenza ha proprio escluso il reato di guida in stato di ebbrezza qualora l’alcoltest sia effettuato diverse ore dopo il sinistro se non è accompagnato da elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’evento (Cassazione Penale sentenza n. 39725/2019).

In questo caso, l’alcoltest era stato effettuato dopo diverse ore dal momento dell’intervento delle Forze dell’ordine sul luogo del sinistro nel quale il conducente era rimasto coinvolto. La positività dell’etilometro, con un andamento ascendente, essendo la prima misurazione pari a g/l 0,95 e la seconda pari a g/l 1,05, non era in grado di indicare, all’atto dell’accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il rilievo dell’incremento della dose ematica di alcool a quella distanza di tempo dall’ultima possibile assunzione era ritenuto incompatibile con la regola scientifica, espressa dalla curva di Widmark, al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

Le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota curva di Widmark, secondo cui la concentrazione di alcool, in andamento crescente tra i 20 e i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo, variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione 

Quindi l’alcooltest svolto dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell’assunzione dell’alcool, impedisce di attribuire a quei rilievi un valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente a quello de del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l’esecuzione del test.

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