Riduzione assegno mantenimento figli

L’assegno di mantenimento a favore dei figli

In caso di separazione e divorzio viene disposto l’assegno di mantenimento a favore dei figli.

La separazione può essere:

  1. consensuale (cioè con accordo tra le parti)
  2. giudiziale (cioè senza accordo tra le parti)

Vediamo nel dettaglio come la tipologia di separazione possa incidere sulla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Separazione consensuale e assegno di mantenimento

La separazione consensuale si basa sull’accordo tra i coniugi che viene sottoscritto alla presenza dei rispettivi legali.

In questo caso l’importo del mantenimento a favore dei figli sarà deciso di comune accordo e senza l’intervento di un Giudice. Le parti potranno quindi determinare l’importo da corrispondere in modo liberato e autonomo, anche stabilire che sia di importo pari a zero.

Separazione giudiziale e assegno di mantenimento

La separazione giudiziale, invece, è l’opposto della separazione consensuale.

In questo caso i coniugi non riescono, o non vogliono, trovare un accordo sulle condizioni di separazione (personali e patrimoniali) e, pertanto, l’unico modo per definire la vicenda è il ricorso al Tribunale.

Così facendo, ovviamente, sarà il Giudice nominato dal Tribunale a determinare le condizioni di separazione, compreso l’importo dell’assegno di mantenimento a favore dei figli.

Il divorzio e l’assegno di mantenimento

Il divorzio, così come la separazione, può essere a sua volta consensuale o giudiziale.

La mancanza di un accordo determina, anche in questo caso, il ricorso al Tribunale per determinare le condizioni del divorzio.

E’ possibile ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Spesso mi viene chiesto se è possibile ottenere una riduzione del mantenimento per i figli.

Anzitutto va chiarito che i fatti e le circostanze esistenti prima dell’accordo (in caso di separazione o divorzio consensuale) e della sentenza (in caso di separazione o divorzio giudiziale) non sono utilizzabili per una modifica dell’assegno.

Però nel caso in cui, per motivi sopravvenuti, il reddito del genitore obbligato a pagare il mantenimento – di solito il padre – abbia avuto un peggioramento della propria condizione economica, egli potrà ricorrere al giudice per ottenere una riduzione (o, addirittura, una revoca) dell’assegno mantenimento dovuto ai figli.

E’ importante ricordare che la riduzione e/o la revoca del mantenimento a favore dei figli deve sempre essere disposta dal giudice, non potendo il genitore obbligato al mantenimento ritenersi automaticamente esonerato dal pagamento del mantenimento dei figli per il solo fatto del peggioramento delle sue condizioni economiche.

Questo vale anche nel caso estremo che sia intervenuta nei suoi confronti una dichiarazione di fallimento (così ha stabilito la giurisprudenza, Cass. Pen. sentenza n. 12684/2020).

Per esempio per l’assegno (alimenti / assegno divorzile) a favore della ex moglie, è stato deciso che una diminuzione del reddito dell’ex marito a causa di una diminuzione dell’attività lavorativa, sia motivo idoneo e sufficiente per disporre la riduzione dell’assegno di mantenimento (Cass. civ. sentenza n. 975/2021).

Lo stesso principio è stato usato anche per la riduzione del mantenimento dei figli.

Casi concreti di modifiche dell’assegno di mantenimento dei figli.

Per comprendere meglio quali sono i motivi e le condizioni sopravvenute che possono giustificare una richiesta di riduzione del mantenimento a favore dei figli si procederà ad illustrare brevemente alcuni casi concreti.

Ammontare del mantenimento dei figli e lavoro del genitore con cui vivono.

Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli ed in particolare il genitore che non vive con i figli è tenuto a corrispondere mensilmente una somma a titolo di mantenimento ordinario.

L’ ammontare del mantenimento per i figli è dovuto anche se il genitore con cui vivono stabilmente, che magari prima non svolgeva alcuna attività lavorativa, abbia poi trovato un lavoro (così ha stabilito la giurisprudenza, Cass. civ. sentenza n. 3926/2018).

Questo perché le maggiori potenzialità economiche del genitore con cui i figli vivono concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze ma l’aumento del reddito del genitore non comporta automaticamente una proporzionale diminuzione del contributo cui è tenuto l’altro genitore (Cass. civ. sentenza 2 agosto 2013, n. 18538).

Ammontare del mantenimento dei figli in caso di nascita di altri figli.

È motivo valido per la riduzione del mantenimento dovuto dal genitore al figlio avuto con l’ex moglie il fatto che il genitore obbligato al pagamento del mantenimento – di solito il padre -, che ha nel frattempo iniziato una nuova relazione sentimentale con un’altra donna, abbia avuto un altro figlio.

Questo accade perché ovviamente la nascita di un altro figlio richiede nuovi obblighi contributivi in capo al genitore, il quale, se nel frattempo non ha avuto un miglioramento del proprio reddito, può richiedere la riduzione di quanto dovuto al primo figlio (Cass. civ. 2 sentenza n. 2620/2018).

Ammontare del mantenimento dei figli e diminuzione del reddito a causa del Covid-19.

Cosa succede se il reddito del genitore obbligato al mantenimento dei figli si sia stato ridotto (o, addirittura, sia del tutto venuto meno) a causa della diffusione del Covid-19?

La giurisprudenza in alcuni casi ha ritenuto che una riduzione della capacità economiche a causa della pandemia sia motivo sufficiente per ridurre l’ammontare del mantenimento dovuto ai figli da parte del genitore obbligato a pagare.

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